Torniamo su un tema ricorrente che continua a suscitare domande. in questo caso vanno considerate le convenzioni con la Lettonia.

Il quesito
Sono un contribuente residente in Italia con cittadinanza Lettone e percepisco redditi di lavoro dipendente da parte dell’Università lettone. Come viene tassato tale reddito? Che procedura occorre eseguire per dichiarare correttamente la retribuzione?
I.A.

Nel nostro sistema tributario, un soggetto residente è tenuto a dichiarare in Italia tutti i redditi, compresi quelli conseguiti all’estero, con l’eventuale possibilità di scomputare dalle imposte dovute quanto versato all’esterosu tali redditi. Un soggetto è residente in Italia quando alternativamente per la maggior parte del periodo d’imposta:

– è iscritto nell’ anagrafe delle popolazioni residenti;- ha la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43 comma 2 c.c., cioè vi dimorano abitualmente;

– ha il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43 comma 1 c.c., inteso come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, facendo riferimento alla generalità dei rapporti, compresi quelli di carattere familiare, sociale e morale.

Una volta appurata l’esistenza della residenza fiscale del soggetto lettone in Italia, il contribuente sarà tenuto all’assolvimento degli adempienti al fine di assoggettare ad imposizione italiana i redditi prodotti all’estero. Tutto ciò dovrà avvenire anche nel caso in cui tale reddito sia stato oggetto di tassazione in Lettonia, salva la possibilità di evitare la doppia imposizione mediante lo scomputo delle imposte pagate all’estero, tramite il meccanismo del credito d’imposta. I principi generali sopra evidenziati possono tuttavia essere derogati da quanto stabilito dalle «Convenzioni contro le doppie imposizioni» come quella attualmente in vigore tra Italia e Lettonia.

Dal quesito non è possibile individuare con precisione la tipologia di lavoro svolto presso l’Università, se a titolo di docente o ricercatore oppure se ad altro titolo; né è possibile capire lo stato all’interno del quale l’attività venga svolta. Queste informazioni sono importanti in quanto tale reddito potrà essere tassato in modo differente. L’articolo 15 della convenzione Italia-Lettonia infatti prevede che i redditi derivanti da lavoro subordinato percepiti da residente in Italia, siano imponibili in Lettonia solo nel caso in cui l’attività sia svolta direttamente in tale stato. In caso contrario sono imponibili solamente in Italia. Al contempo le remunerazioni che un soggetto residente in Italia riceve in seguito allo svolgimento di un’attività dipendente svolta in Lettonia, sono imponibili solo in Italia se:

– il beneficiario soggiorna in Lettonia per un periodo non superiore a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato;

-le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente in Lettonia;

-l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore ha nell’altro stato.

Nel caso in cui il contribuente svolga attività di professore o ricercatore si ritiene opportuno rimandare a quanto esposto nell’articolo 20 della suddetta convenzione nella quale si precisa che «una persona fisica che soggiorni temporaneamente in Lettonia con lo scopo di insegnare o effettuare ricerche presso università, collegi, scuole o altri istituti di istruzione riconosciuti, ma che è residente in Italia, è esente da imposta in Lettonia limitatamente alle remunerazioni derivanti dall’attività di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni dalla data del suo primo soggiorno a tal fine».

LINK GAZZETTA DI PARMA: https://www.gazzettadiparma.it/archivio/2019/04/25/news/redditi_all_estero_chi_risiede_in_italia_deve_dichiararli-909340/

Daniele Rubini e Francesca Brizzolara
Studio ErreI commercialisti associati