La parola all’esperto/Fisco Le regole quando cambia l’abitazione catalogata come prima casa.

Il quesito

Sto effettuando il cambio di residenza e non occuperò più la mia abitazione catalogata come prima casa. Devo pagare l’IMU/TASI e se sì da quando? Riguardo all’ IRPEF avrò un aumento? So benissimo che qualora l’affittassi sarò tenuto al pagamento delle tasse sopracitate.
R.G.

Il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di un immobile ubicato nel territorio nazionale a titolo di proprietà o altro diritto reale (ad esempio, uso, usufrutto e abitazione). In presenza di diritti personali di godimento, il soggetto passivo IMU è individuato nel proprietario / titolare del diritto reale sull’immobile.
L’esenzione dall’ IMU viene prevista solo per i fabbricati non di lusso adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati.
Ai fini IMU per abitazione principale si intende l’immobile nel quale risultano sia la residenza anagrafica che la dimora abituale del possessore e dei suoi familiari.
Se il lettore trasferisce la propria residenza e dimora in un altro immobile, differente dall’attuale abitazione principale dovrà versare  IMU e TASI, riguardo il fabbricato non più identificabile come abitazione principale, dal momento in cui risulterà effettivo il cambio di residenza.
Per quanto riguarda la tassazione ai fini IREPF, i fabbricati non locati, in quanto assoggettati a IMU, non devono essere sottoposti a prelievo IRPEF  né alle  addizionali, per l’effetto sostitutivo di quest’ultimo tributo da parte del primo.
Nel caso in cui il fabbricato venga locato, oltre al versamento  di IMU e TASI, gli importi percepiti saranno assoggettati  a tassazione con le ordinarie  regole previste dall’ IRPEF.
In alternativa sugli affitti sarà possibile applicare la cedolare secca, sempre che vengano rispettate le regole che disciplinano tale tipologia di imposta e sempre che ve ne sia convenienza in ambito di risparmio fiscale.

LINK GAZZETTA DI PARMA: https://www.gazzettadiparma.it/economia/esperto/2020/03/16/news/imu_tasi_irpef_cosa_succede_quando_ci_si_trasferisce-2942241/

Daniele Rubini
Studio Errei commercialisti associati