Nel caso il datore di lavoro estero applichi un prelievo fiscale l’importo trattenuto potrà essere oggetto di richiesta di rimborso.

IL QUESITO
Sono italiano residente in Italia e lavoro come dipendente. Dovrei andare in Austria a fare un lavoro per una settimana per un altra società regolare come funziona per la tassazione? Risulta per l’agenzia delle entrate il mio lavoro anche se breve all’ estero?
O.A.

In Italia vige il «wordwide taxation principle», ossia viene previsto che i soggetti residenti in Italia tassino nel territorio nazionale tutti i redditi ovunque prodotti. Al contrario coloro che non sono residenti tassano in Italia la globalità dei redditi ivi prodotti. Per quanto riguarda i compensi da lavoro dipendente, percepiti da contribuente residente in Italia ma erogati da soggetti esteri per attività svolta in tale nazioni, la maggioranza dei trattati contro la doppia imposizione prevedono la tassazione esclusiva nel territorio italiano nel caso in cui il contribuente, risieda in Italia, ed operi in un paese estero per un periodo inferiore a 183 giorni. Esaminando il caso concreto, il trattato contro la doppia imposizione tra Italia ed Austria regola il luogo di tassazione dei redditi da lavoro dipendente all’interno all’articolo 15; prevedendo che: «……le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro stato; e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato».

Pertanto, nel caso proposto dal lettore, lo svolgimento di attività di lavoro dipendente presso una società austrica per una solo settimana fa si che tale reddito sia da assoggettare a tassazione solamente in Italia. Nel caso in cui il datore di lavoro austriaco applichi un prelievo fiscale su tale reddito, l’importo trattenuto non genererà credito di imposta da utilizzare in Italia, tuttavia potrà essere oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente in Austria, nel rispetto delle regole e procedure stabilite da tale stato.

LINK GAZZETTA DI PARMA: https://www.gazzettadiparma.it/archivio/2019/02/07/news/sette_giorni_di_lavoro_all_estero_la_tassazione_resta_in_italia-503002/

Daniele Rubini
Studio ErreI Commercialisti associati